L’inversione dell’onere dell’assegno di mantenimento dei figli implica la necessita di riconsiderarne la misura

L’inversione dell’onere dell’assegno di mantenimento dei figli implica la necessita di riconsiderarne la misura
10 Maggio 2016: L’inversione dell’onere dell’assegno di mantenimento dei figli implica la necessita di riconsiderarne la misura 10 Maggio 2016

Con una recente pronuncia (Corte di Cassazione, sez. VI Civile, 22.04.2016, ordinanza n. 8151/16), la Corte di Cassazione ha affermato che “fermo restando l’affidamento condiviso, sarà nuovamente il giudice di merito a valutare se il trasferimento dei figli dall’uno all’altro coniuge richiede una rinnovata valutazione delle condizioni economiche e, quindi, se la madre è tenuta a corrispondere lo stesso importo di cui era stato onerato il marito fino ad allora”. Nelle more di un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, la Corte d’Appello di Messina confermava il provvedimento reso dal Tribunale con il quale, a fronte del ‘trasferimento’ dei figli minori presso il padre, era stato stabilito “l’obbligo a carico dell’ex moglie di corrispondere il medesimo importo dell’assegno mensile, di cui il padre stesso era onerato (€ 400,00 mensili)”, senza tuttavia adeguare tale importo al fine di tener conto delle condizioni economiche della moglie. Costei proponeva quindi ricorso per Cassazione lamentando “la mancata valutazione dei suoi redditi in ordine all’importo dell’assegno per i figli” che la Corte d’Appello di Messina aveva posto a suo carico. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d’Appello di Messina. Per i Giudici di legittimità, infatti, la Corte di merito ha errato nell’omettere di ritenere che “il trasferimento dei figli dall’uno all’altro genitore richiede all’evidenza una rivalutazione delle condizioni economiche dei coniugi, alla luce dell’art. .337 ter, comma 4, c.p.c. secondo il quale ‘ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito’ “. Spetterà, quindi, ora alla Corte d’Appello di Messina modificare, qualora ne ricorrano i presupposti, la misura dell’assegno di mantenimento dei figli minori di cui p stata onerata l’ex moglie, tenendo conto del reddito in concreto percepito da quest’ultima.

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